Cambio appalto e agevolazioni contributive per nuove assunzioni
20 luglio 2015
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta ad un quesito avanzato da Confapi, con l’Interpello n. 20 del 20 luglio 2015 , ha fornito chiarimenti in merito alla concessione dei benefici contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, Legge n. 407/1990 (applicazione dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi) nelle ipotesi di passaggio di appalto tra imprese di pulizie. Nello specifico, il quesito di Confapi riguardava la possibilità, nelle predette ipotesi, di beneficiare delle agevolazioni contributive sopra citate, in relazione alle nuove assunzioni effettuate dall’azienda cedente l’appalto entro sei mesi dalla cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti di quest’ultima in conseguenza del cambio appalto. A tale riguardo, il Ministero si esprime favorevolmente. Va, tuttavia, evidenziato che l’art. 1, comma 121, Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha previsto che “i benefici contributivi di cui all’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1º gennaio 2015” . Ciò implica che i chiarimenti forniti dal Ministero sono riferibili a fattispecie intervenute entro la predetta data.
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